NORMATIVA
ITALIANA SULLE ASSOCIAZIONI
Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una
delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà
costitutiva e le forme di attività. Un’ associazione quindi è un gruppo di
persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non
professionale), decide di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico
o a beneficio della collettività. Caratteristica principale delle associazioni
è quella di non perseguire un fine lucrativo e quindi un utile, ma di avere come scopo un’attività no profit finalizzata
al soddisfacimento di bisogno socialmente rilevanti.
La disciplina delle associazioni è contenuta nel codice
civile ( Libro primo:
“Delle persone e della famiglia”, al Titolo II “Delle persone giuridiche”, capo
I, II e III ) il quale le distingue in: - Associazioni
riconosciute con personalità giuridica (art. 12, 14 e seguenti c. c.); - Associazioni
non riconosciute e senza personalità giuridica (art. 36 e seguenti c. c.).
Le Associazioni
riconosciute sono tali perché attraverso l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche tenuto dalla prefettura, conseguono il riconoscimento della
personalità giuridica e di conseguenza hanno un autonomia patrimoniale
perfetta, ciò significa che il patrimonio degli associati è distinto da quello
dell’associazione e quindi le responsabilità di tipo economico derivanti dalle
attività svolte dall’associazione ricadono solo sulla stessa e non sul
patrimonio delle singole persone che la compongono.
Per ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale
che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi
dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità
dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
La costituzione
dell’associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale: - l’Atto
costitutivo deve essere un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio
o un pubblico ufficiale; - lo
Statuto dell’associazione deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro
dell’Agenzia delle Entrate; - la
domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla
documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della
provincia in cui l’ente ha sede.
La differenza
principale fra le associazioni riconosciute e non sta proprio nella personalità
giuridica e nell’autonomia patrimoniale che le seconde non hanno e quindi , in
questo caso , le responsabilità economiche ricadono non solo sul patrimonio
dell’associazione ma anche sui singoli patrimoni dei soggetti che la compongono.
Per quanto riguarda
la costituzione delle associazioni non riconosciute questa si basa su un
contratto in forma privata o anche orale fra gli associati , non è
necessario l’atto pubblico o la presenza di un notaio per la sottoscrizione.
Elemento importante anche per questo tipo di associazioni è lo Statuto che deve
contenere: - scopo dell’associazione; - condizioni di ammissione degli associati; - regole, ordinamento interno e amministrazione; - denominazione; - sede; - patrimonio.
COME APRIRE UN
ASSOCIAZIONE
Per potere aprire un associazione culturale o comunque con scopi solidali e benevoli per la comunità
, è necessario : - oltre alla determinazione dello scopo e dell’ attività specifica anche la previsione di tre soci fondatori che
formeranno il primo consiglio Direttivo; - preparare, in duplice copia originale, atto
costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare una associazione,
inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal Codice Civile e dalla
legge fiscale ( TUIR); - recarsi all'Agenzia delle Entrate per la
registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali
previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del
Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare
agli atti, ed infine presentare l’atto
costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione
atti privati”);
Una volta registrata, la procedura di costituzione termina e
l’associazione può iniziare la sua attività.
Nello statuto e nell’atto costitutivo di un’ associazione
devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la
denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio,
l'organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e
gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la
rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
REQUISITI PER
LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Dalla normativa e dalla legislazione in materia di
associazioni non risulta che per avviare questo tipo di attività siano
necessari determinati requisiti soggettivi, quindi ognuno è libero di creare un
associazione con scopi benevoli e non lucrativi nell’ambito che maggiormente
sfiora la propria sensibilità.
FINANZIAMENTI
O INCENTIVI ASSOCIAZIONE
I finanziamenti ed
incentivi per le associazioni vengono erogati dalle fondazioni Cassa di
Risparmio del proprio territorio.
Non si esclude inoltre la possibilità che possano esistere
altri finanziamenti o incentivi per la propria regione.
COME ACCEDERE
AI FINANZIAMENTI
Hai idea di aprire la tua associazione?
Vuoi sapere qual è la migliore soluzione per te?
Hai bisogno di una consulenza fiscale, societaria e
aziendale per la tua associazione?
Vuoi sapere se esistono dei finanziamenti a fondo perduto
per la tua Regione o per la tua associazione?
Hai bisogno di persone che siano capaci di consigliare,
redigere e presentare il bando di finanziamento?
Per qualsiasi informazione contattare lo staff di www.contributiafondoperduto.it, Sito
specializzato in finanza agevolata.
Dott. Paci Pierluigi |