CHE COS’E’?
Il Superbonus è un’agevolazione
prevista dal Decreto
Rilancio che eleva al
110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute
per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno
2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Le
nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio
sismico (c.d. Sismabonus)
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le
novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta
della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto
praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In
questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il
modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento
del 12 ottobre 2020.
A CHI SI RIVOLGE?
Il
Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di
edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti
autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in
house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese
sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022,
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo
- cooperative di
abitazione a proprietà indivisa
- Onlus,
associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e
società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti
Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle
spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici
condominiali.
QUALI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli
involucri
- sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già
prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti
sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento
termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di
riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari
fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
QUALI VANTAGGI?
La detrazione è riconosciuta nella
misura del 110%, da
ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in
4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In
alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi
(sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in
favore:
- dei fornitori dei beni e dei
servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone
fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società
ed enti)
- di istituti di credito e
intermediari finanziari.
I
soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per
esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per
ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di
efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici
necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.
COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DEL
CREDITO D’IMPOSTA DEL 110%?
Se
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- architetto
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Dott. Paci Pierluigi |