QUALE
LEGGE REGOLA QUESTE AGEVOLAZIONI?
Nuovo bando Ismea per i giovani di
Luigi Scappini È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37, V Serie Speciale, del 28 marzo 2018 il
Bando Ismea 2018, destinato a finanziare l'insediamento, per la prima
volta, di giovani in aziende agricole in qualità di capo azienda. Il bando
prevede l’erogazione di ben 70 milioni di euro equamente suddivisi in due
lotti: lotto 1 relativo alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio,
Marche, Toscana e Umbria e lotto 2 relativo alle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La corsa ai finanziamenti
è scattata lo scorso 28 marzo e terminerà il prossimo 11 maggio.
A CHI SI
RIVOLGE?
Ai sensi dell’articolo 4,
Determinazione n. 346 del 27 marzo 2018 del Direttore generale, possono
accedere al bando i giovani, cittadini comunitari e residenti in Italia, che
alla data di presentazione della domanda rispondono ai seguenti requisiti:
1.
età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
2.
possesso di conoscenze e competenze professionali.
Queste, sulla falsariga di quanto
previsto ordinariamente per la qualifica Iap, può essere dimostrata
alternativamente con: titolo di studio di livello universitario di indirizzo
agrario; titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
esperienza lavorativa, post scuola, di almeno 2 anni in qualità di coadiuvante
familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al
relativo regime previdenziale; attestato di freq Edizione di giovedì 19 aprile
2018 individuale, sempre l’articolo 4 richiede che, nel termine di 3 mesi dalla
comunicazione dell’ammissione della domanda, il beneficiario dovrà poter
dimostrare di essere in possesso di partita Iva agricola e di aver adempiuto
all’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps agricola. Al contrario, in caso
di scelta per la forma societaria, sin dal momento di presentazione della
domanda di ammissione, la società (conforme ai requisiti di cui al D.Lgs.
99/2004), dovrà, tra le altre cose, avere, in ragione della ratio stessa del
bando, una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci
di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti ed essere
amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non
compiuti. Inoltre, entro 3 mesi dalla data di ammissione al bando, il giovane
dovrà iscriversi alla previdenza agricola e assumere la responsabilità e la
rappresentanza legale della società medesima. Sempre in ragione della ratio del
bando, lo statuto societario dovrà contenere una clausola con la quale si
preveda l’inibizione, in vigenza dell’operazione fondiaria supportata, di
operazioni che comportino il venir meno dei requisiti soggettivi di accesso o
l’insorgere di criteri di esclusione di cui all’articolo 5.
QUALI
OPERAZIONI SONO AMMISSIBILI?
Le operazioni fondiarie supportate dal
Bando hanno a oggetto strutture a cancello aperto (con esclusione quindi delle
scorte vive e morte) con patto di riservato dominio, aventi un valore compreso,
in linea generale, tra 250.000 euro e 2.000.000 di euro. Tuttavia, tali valori,
minimo e massimo, possono essere derogati. In particolare è prevista la
possibilità di supportare operazioni di importo inferiore ai 250.000 euro, ma
comunque superiori ai 100.000 euro, quando consistano in operazioni di
arrotondamento fondiario. In tal caso, l’operazione non presuppone già il
possesso di un fondo in quanto il requisito si ritiene dimostrato in presenza
di terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di
15 anni e da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle
agevolazioni. L’operazione in questo caso si realizza attraverso la concessione
di un mutuo ipotecario a garanzia del quale Ismea acquisisce ipoteca di primo
grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino
alla concorrenza di valore del 120% del mutuo. Se, al contrario, l’operazione
ha un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro, è prevista la concessione
di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale Ismea
acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un
valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a
concorrenza del valore richiesto. La differenza tra il prezzo di vendita del
terreno e il mutuo erogato da Ismea ai fini della stipula dell’atto di concessione
delle agevolazioni deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi
propri o indebitamento. In tutti i casi è previsto un periodo di
preammortamento non superiore a 24 mesi, durante il quale gli interessi sono
dovuti al tasso di riferimento al 30 giugno e 31 dicembre. www.ecnews.it Page
2/3 Edizione di giovedì 19 aprile 2018 Successivamente scatta il periodo di
ammortamento che può avere una durata pari a 15 – 20 - 30 anni, con rate
semestrali posticipate. L’agevolazione consiste nell’abbuono degli interessi
passivi in misura non superiore a 70mila euro, attualizzati alla data di inizio
dell’ammortamento ed è cumulabile con altri contributi provenienti da fondi di
finanziamento, sempre nel rispetto dei massimali di cui all’articolo 18, Regolamento
(UE) n. 702/2014.
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Dott. Paci Pierluigi |