QUALE
LEGGE REGOLA QUESTE AGEVOLAZIONI?
Il
Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n.
662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e
operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire
l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la
concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce
alle garanzie reali portate dalle imprese.
Rivolgendosi al Fondo, pertanto,
l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di
ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di
fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre
il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del
Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.
COS’E’?
Il Fondo di Garanzia offre sostegno
alle Piccole e Medie Imprese italiane, tramite la concessione una garanzia
pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche. Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l'impresa non ha un contributo in
denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie
aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli
importi garantiti dal Fondo.
L’impresa che necessiti di un
finanziamento finalizzato all’attività di impresa, può chiedere alla
banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di
questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza
dell’impresa, viene risarcita dal Fondo di Garanzia e in caso di eventuale
esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
A
CHI SI RIVOLGE?
I soggetti beneficiari finali, ai
quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie
imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese
artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e
appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili
dall’Unione Europea.
Sono, inoltre, soggetti beneficiari
finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e
medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.01.91 n. 317, e le
società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
I criteri di valutazione delle PMI per
l’ammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati con Decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto
“Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013). I nuovi criteri sono stati
aggiornati in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato
finanziario e creditizio, per garantire una maggiore apertura dell’intervento
del Fondo nei confronti delle PMI.
Ad accedere alla garanzia del Fondo sono soprattutto
microimprese (56.8%), cui seguono le piccole imprese (32,3%) e le imprese di
medie dimensioni (10,9%). Le imprese artigiane rappresentano una buona parte
dell’operatività del Fondo Centrale: hanno presentato più di 16.000 operazioni
nel 2013, pari al 20,3% del totale.
IN
QUALI SETTORI DEVONO OPERARE I BENEFICIARI?
I soggetti
beneficiari devono operare nei seguenti settori ISTAT:
- Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo
controgaranzia) - Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo
controgaranzia) - Estrazione di minerali - Attività manifatturiere - Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua - Costruzioni - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa - Alberghi e ristoranti - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni - Attività immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali - Istruzione - Sanità e altri servizi sociali - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
QUALI
SONO LE INIZIATIVE AMMISSIBILI?
Sulla base
delle Disposizioni operative sono ammissibili le operazioni:
- di durata non inferiore a 36 mesi; - di anticipazione dei crediti verso la P.A.; - sul capitale di rischio; - di consolidamento delle passività a breve
termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; - a favore delle piccole imprese dell’indotto di
imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; - altre Operazioni finanziarie
L'ammissione al Fondo delle suddette operazioni è regolata da
particolari criteri di valutazione economico e finanziaria delle imprese.
COME SI
ACCEDE ALLA GARANZIA DEL FONDO?
A seconda della natura del soggetto
che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di
intervento:
• Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo
direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che
necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione
con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per
la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e,
in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo
Stato.
• Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei
Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si
rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare
la domanda di controgaranzia al Fondo.
• Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a
favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi
di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione
Europea o da essa cofinanziati.
A
CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER OTTENERE LA GARANZIA DEL FONDO?
Per
ottenere la garanzia, l’impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un
intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo
Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo
di garanzia gestito da intermediari finanziari.
La
compilazione della domanda non sarà effettuata dalla banca o dall’intermediario
finanziario, ma sarà necessario l’intervento di studi o di
professionisti aderenti all’iniziativa che predispongano e
presentino la domanda di finanziamento.
Con l’introduzione della riforma dello
strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul
capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere
fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di
gestione Armonizzata (SGA).
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Dott. Paci Pierluigi |